Art. 8.
(Nullità degli atti discriminatori e di ritorsione).

      1. Tutti gli atti o i fatti che derivano da comportamenti di cui all'articolo 1 sono nulli.
      2. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore che ha posto in essere una denuncia per comportamenti di cui all'articolo 1, in qualunque modo peggiorativi della propria condizione professionale, compresi i trasferimenti e i licenziamenti, adottati entro un anno dalla data della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio, salvo prova contraria, ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del codice civile.

 

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